giovedì 2 agosto 2012

La Basilicata dice no al petrolio: una previsione legislativa inutile e illegittima

Un Commento del Prof. Enzo di Salvatore (coord. NoTriv) sull'emendamento votato in Basilicata all'assestamento di bilancio

1. Tra i numerosi emendamenti proposti dalla Giunta della Regione Basilicata al disegno di legge di “assestamento del bilancio” ve n’è uno che, accolto la notte scorsa dal Consiglio all’unanimità, si propone di affrontare di petto la spinosa questione delle attività petrolifere.
Racchiuse in un articolo composto di tre commi, denominato “Provvedimenti urgenti in materia di governo del territorio e per la riduzione del consumo di suolo” (art. 19 septies), le modifiche introdotte ruotano attorno alla seguente idea: che la Regione Basilicata, a far data dall’entrata in vigore della legge, non rilascerà più l’intesa per il “conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”. Previsione, questa, che viene estesa anche “ai procedimenti amministrativi in corso”, con espressa esclusione, però, dei “titoli minerari in essere”.
2. Il Presidente della Regione De Filippo ha spiegato in Aula che l’articolo 19 septies ha formalmente ad oggetto il governo del territorio e non l’ambiente. Un riferimento espresso all’ambiente, a parer suo, avrebbe reso più “vulnerabile in termini costituzionalistici” la proposta legislativa, sul presupposto, invero non esplicitato, che la tutela dell’ambiente sia, appunto, materia di esclusiva competenza dello Stato. Nessuno dei consiglieri ha, tuttavia, osservato che la materia governo del territorio – che la Costituzione annovera tra le competenze legislative concorrenti della Regione – ha riguardo all’edilizia e all’urbanistica e non all’ambiente o all’energia.
Certo, l’esercizio delle attività petrolifere si intreccia inevitabilmente con altre materie (tutela dell’ambiente, tutela della salute, agricoltura, ecc.) e, tra queste, anche con quella del governo del territorio (si pensi alla disciplina degli impianti). Ma l’oggetto principale dell’art. 19 septies è un altro: l’energia. E la Corte costituzionale ha da tempo chiarito che nel caso in cui siano coinvolti più oggetti il criterio da seguire è quello della prevalenza della materia (v. ad es. sentenze n. 278 del 2010 e n. 331 del 2010).

3. L’energia è materia di competenza legislativa concorrente: lo Stato pone i principi fondamentali della materia, la Regione fa il resto. I margini di azione della Regione dipendono, tuttavia, dai concreti spazi lasciati liberi dallo Stato. Non dovrebbe essere così, ma di fatto lo è. Ora, la questione che qui ci occupa attiene alla disciplina delle funzioni amministrative, che la legge dello Stato ha attratto a sé.
La legge n. 239 del 2004 stabilisce, infatti, che “sono esercitati dallo Stato (…) i seguenti compiti e funzioni amministrativi: (…) n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate”. Per parte sua, l’art. 19 septies dispone che “la Regione Basilicata (…) non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.239” [1].
Questa previsione è, almeno dal punto di vista giuridico, ad un tempo, perfettamente inutile e costituzionalmente illegittima: è perfettamente inutile, in quanto il “decreto sviluppo” – attualmente in fase di conversione in Parlamento – stabilisce che, in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa previsti dall’art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, il Governo procederà egualmente al rilascio del titolo (art. 38); è costituzionalmente illegittima, in quanto si pone in aperta violazione del principio (costituzionale) di leale collaborazione, il quale – come ha sottolineato la Corte costituzionale in più di una occasione – “deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni” (cfr. sent. n. 31 del 2006). La Regione non può, infatti, stabilire preventivamente e in via generale attraverso una sua legge che non stringerà l’intesa con lo Stato. Trattandosi di funzioni amministrative, essa è chiamata ad esprimersi di volta in volta, valutando il singolo caso concreto [2].
Quanto all’ultimo comma – laddove si dice che “sono fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere” – la previsione ivi recata appare, invece, del tutto superflua, essendo evidente che se i titoli minerari sono già “in essere” l’intesa della Regione è stata già rilasciata.

ENZO DI SALVATORE



[1] All’art. 19 septies si precisa: “di cui all’accordo del 24.4.2001”. Si tratta dell’accordo siglato fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi in terraferma.

[2] Questa previsione legislativa – se non ci si inganna – contraddice anche l’impegno assunto dalla Regione Basilicata attraverso il memorandum d’intesa siglato con lo Stato nel 2011. Con ciò non si vuole, tuttavia, sostenere che il memorandum consenta allo Stato di non richiedere più l’intesa, sul presupposto che la volontà della Regione sia stata definitivamente manifestata nell’accordo del 2001: l’intesa è relativa a singoli procedimenti autorizzatori. 

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