Il Sole 24Ore
riporta il commento alla sentenza n.39/2013 della Corte Costituzionale
su ricorso delle Regioni Toscana, Puglia e Veneto.
“Lo Stato non può
dribblare l’intesa con le Regioni – scrive il Sole24 Ore - nelle
materie di competenza concorrente, nemmeno quando l’urgenza sia
motivata da «gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute,
dell’ambiente o dei beni culturali», oppure dallo scopo di «per evitare
un grave danno all’Erario".
La Corte costituzionale, nella sentenza
39/2013 diffusa ieri (presidente Gallo, relatore Silvestri), ha accolto
le obiezioni avanzate da Veneto, Puglia e Toscana al «semplifica-
Italia» del Governo Monti (Dl 5/2012), e ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma (articolo 61, comma 3) che prevedeva la
possibilità di evitare l’intesa con le Regioni nei casi in cui l’accordo non fosse arrivato nei tempi previsti. In pratica, quando
scattavano le «gravi esigenze» appena citate si prevedeva la
possibilità per lo Stato di agire in via unilaterale, nei casi in cui l’
accordo con le Regioni non fosse spuntato nemmeno dopo 60 giorni la
scadenza dei termini previsti. Esclusi da questo meccanismo sarebbero
state solo le materie di «competenza esclusiva» regionale e i territori
a Statuto autonomo, il cui pacchetto di competenze è definito da leggi
costituzionali.
La regola era stata ispirata dalla volontà di limitare
il «potere di veto» dei Governi regionali, con un occhio di riguardo in
particolare agli interventi infrastrutturali e ambientali. La Consulta,
però, ovviamente ha ribaltato l’ottica, e partendo dai vincoli
costituzionali della «competenza concorrente» fra Stato e Regioni ha
ritenuto insuperabili le obiezioni e ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma: alla base del giudizio c’è l’articolo 117
della Costituzione, quello che appunto distribuisce i compiti fra Stato
e Regioni e stila il lungo elenco delle materie soggette a «competenza
concorrente», e il principio di «leale collaborazione», che in base all’
articolo 120 deve ispirare l’azione dello Stato anche quando esercita
poteri sostitutivi nei confronti dei governi territoriali.
I giudici
delle leggi, in linea anche con le richieste delle Regioni (soprattutto
del Veneto), hanno anche provato a dare una lettura «costituzionalmente
orientata» della regola. Questa strada si è rivelata però
«impraticabile», perché avrebbe dovuto comportare l’esclusione del
potere unilaterale dello Stato non solo alle Regioni autonome e alle
competenze esclusive di quelle ordinarie, ma a tutte le «ipotesi di
esercizio accentrato delle funzioni amministrative» e alle «molteplici
fattispecie di incroci e intrecci tra funzioni statali e regionali».
Sarebbe stato necessario, insomma, “far dire” alla norma il contrario
di quello che c’è scritto.
Nell’analisi la Consulta ricorda che il
potere sostitutivo non è ovviamente impossibile, ma va regolato con
«adeguate garanzie di bilateralità», assenti in una procedura che
invece per ripassare la palla allo Stato ritiene sufficiente il
trascorrere di 60 giorni dai termini previsti per l’intesa. Richiamando
sentenze precedenti, la Corte ipotizza qualche traduzione concreta
delle «garanzie di bilateralità», per esempio la designazione di
commissioni paritetiche o l’intervento di soggetti terzi con compiti di
mediazione fra lo Stato e le Regioni: in qualche caso, aggiunge la
sentenza, si può arrivare a prevedere «la partecipazione della Regione
alle fasi preparatorie del provvedimento statale».
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